Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’associazione di promozione sociale “Percorsi e Legami”

Art. 2 – SEDE

L’associazione ha sede legale in Roma non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata entro un termine congruo agli associati e può essere rettificato dall’assemblea dei soci.

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

-Promuovere il rispetto dell’individuo nel corso di tutto il suo sviluppo salvaguardandone le potenzialità naturali e le risorse di crescita;

-Promuovere ed attivare le capacità individuali e familiari trasformative ed evolutive per affrontare gli eventi critici del corso della vita;

-Promuovere e diffondere una cultura che punti ad affrontare e governare il conflitto inteso come fattore dinamico ed evolutivo in un ottica di responsabilità e reciprocità;

-Sviluppare e consolidare le competenze genitoriali affettive, educative e di cura in ogni fase della crescita dei figli anche in presenza o in vista di separazione o divorzio;

-Attivare interventi di prevenzione e/o di valutazione e/o di supporto alle problematiche psicologiche rivolte ai singoli individui, alle coppie, a bambini e adolescenti:

– Fornire orientamento e supporto emotivo in merito alle problematiche interculturali e di integrazione alle famiglie di migranti;

-Rispondere alle esigenze di informazione sociale e legale sui temi del diritto di famiglia nell’ottica del rispetto e della tutela dei diritti di tutti facilitando la composizione delle controversie familiari e legali;

-Promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento rivolte ai professionisti del settore allo scopo di sviluppare le buone prassi atte a facilitare i percorsi di cambiamento e ad affrontare le situazioni di conflitto tra le persone e nelle famiglie .

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione svolgerà le seguenti attività:

1.Interventi di psicoterapia breve e consulenza individuale, familiare e di coppia :

• Sostegno alla genitorialità

•Supporto psicologico – clinico

•Psicodiagnostica per i minori

•Psicodiagnostica per adulti

•Percorso di Mediazione Familiare

•Informazione Socio-Giuridica alla Famiglia

•Mediazione civile

•Mediazione culturale

•Informazione e sostegno pre e post adozione

2.Attività culturali e di sensibilizzazione

Corsi, seminari, convegni, giornate di studio a tema, eventi e iniziative di confronto

e sensibilizzazione, scambi culturali e professionali sui temi inerenti gli scopi sociali, nei diversi luoghi della socialità, per promuovere e diffondere la cultura della mediazione e della valorizzazione delle risorse individuali e genitoriali.

3. Attività di formazione professionale

a) Corsi di Formazione e aggiornamento sulla Mediazione Familiare con la definizione dei requisiti professionali e con l’indicazione degli obiettivi delle linee guida e percorsi specifici del processo formativo.

b) Corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolti a Psicologi, Avvocati e Assistenti Sociali e Master Biennali associati a crediti formativi riconosciuti dai rispettivi Ordini Professionali sui temi inerenti gli scopi sociali.

c) Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti ed educatori sui temi psicopedagogici e dello sviluppo in età evolutiva

3.Attività Istituzionali

Supporto agli Enti pubblici e privati per l’istituzione di Servizi di sostegno alla genitorialità, di mediazione familiare, alla formazione e aggiornamento degli operatori.

Supporto agli organi legislativi e di governo relativamente alle politiche familiari, alla tutela dei minori, ai progetti di riforma del diritto di famiglia.

Art. 4 – I SOCI

I Soci dell’Associazione si dividono in:

– Soci fondatori

– Soci ordinari

– Soci onorari

– Soci sostenitori

Sono Soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.

Sono Soci ordinari coloro che hanno compiuto 25 anni ,che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.

Sono Soci onorari gli studiosi e i professionisti, italiani e stranieri, che si siano distinti con atti e iniziative di particolare interesse a favore dell’Associazione. I soci onorari devono essere proposti da almeno tre membri del Comitato Direttivo.

Sono Soci sostenitori quanti, persone fisiche, Centri, Associazioni, Servizi o Enti – pubblici o privati – desiderano contribuire economicamente alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

I Soci onorari e i Soci sostenitori hanno diritto ad una costante informativa dell’attività ed iniziative dell’Associazione, nonché a ricevere gratuitamente ogni eventuale pubblicazione associativa.

I Soci onorari e i Soci sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea Generale dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, la formazione e le esperienze professionali.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura e nei tempi fissati dal Comitato Direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non è ripetibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prioritariamente a titolo di volontariato.

L’associazione può in caso di particolare necessità,assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci, fondatori ed ordinari, aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle

leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, maggiorenni hanno diritto di voto.

Art.6 – DOVERI DEI SOCI

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale nell’ammontare deliberato dal Comitato Direttivo.

Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile. L’assemblea può deliberare di sospendere il giudizio, nel caso anche riammettendo temporaneamente il socio, e promuovere una commissione di valutazione del caso di espulsione, affidando ad essa i poteri necessari di indagine e di giudizio.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

L’assemblea dei soci;

– Il Comitato direttivo;

– Il presidente

– Il vice presidente

– Il tesoriere

– Il segretario

– Collegio dei probiviri

Il consiglio direttivo può inoltre nominare un Revisore dei conti. Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 9 – L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari,in regola con il pagamento della quota associativa, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o per e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando la richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, la data, l’ora e la sede ove si tiene la riunione.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria

a) elegge il Presidente

b) elegge il Comitato Direttivo;

c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

d) approva il bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, preventivo annuale predisposti dal Direttivo ;

e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

f) approva il programma annuale dell’associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

L’assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e la delibera della maggioranza dei presenti;

b)scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 – IL COMITATO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo elettdall’assemblea e composto da tre a nove membri compreso il Presidente.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Comitato direttivo stesso.

Il Comitato può deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti: le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione

3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico e, se ritenuto necessario, quello preventivo .

4. ammette i nuovi soci

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente statuto.

6. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione

Nell’ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),

ilVice Presidente.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali: è ammessa la firma.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando questi sia impedito o assente.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 12 – VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente, anch’egli eletto dall’Assemblea fra i membri del Comitato direttivo, coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

Art 13 – IL SEGRETARIO

Il segretario è scelto tra i soci dal Presidente e coadiuva lo stesso nello svolgimento delle attività di sua competenza con particolare riferimento ai compiti di segreteria, il disbrigo degli affari ordinari,la corrispondenza corrente e il mantenimento dei contatti con gli uffici pubblici e privati gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione.

Art 14 –IL TESORIERE

Il Tesoriere è l’organo Contabile Amministrativo della Associazione, con funzioni di pagamento e riscossione; rappresenta l’Associazione nei rapporti con Uffici Postali, Bancari, e le varie istituzioni contabili, fiscali, tributarie.

Art 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’assemblea generale, quando il numero sei soci è superiore a 20, nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri che abbiano compiuto 40 anni , che si occuperanno di tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’associazione od i suoi organi. I probiviri giudicano ex bono et equo senza formalità di procedura.

Art 16 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote degli associati nella misura fissata ogni anno dal Comitato Direttivo;

b) dai contributi o elargizioni di enti o privati;

c) dagli eventuali introiti di iniziative culturali o editoriali associative;

d) da convenzioni con Enti pubblici o privati.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 17 – BILANCIO

Il bilancio dell’Associazione comprende l’esercizio corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo è predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale dei Soci entro il 31 maggio di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima

Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 19 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei soci.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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